Rivoluzione-assegno: conta l'indipendenza economica dell'ex, non il tenore di vita durante le nozze

da | Mag 11, 2017 | Anno 2017

Con la sentenza 11504/17 la Suprema corte introduce nuovi parametri per il trattamento economico al coniuge debole, che ha «natura assistenziale» e va commisurato «all’autosufficienza» del richiedente – Sentenza, 11 maggio 2017

Rivoluzione sull’assegno divorzile.
Dopo ventisette anni, con la sentenza 11504/17, la prima sezione civile della Cassazione supera l’orientamento consolidato in materia che collegava la misura del contributo in favore del coniuge debole al parametro del tenore di vita matrimoniale. Ora il trattamento, che ha «natura assistenziale», spetta in una misura che va ragguagliata «all’indipendenza o autosufficienza economica» dell’ex coniuge che lo richiede.
È la stessa Suprema corte che annuncia il revirement con un nota, come succede solo per le grandi questioni.

Fasi successive
Due le fasi attraverso cui deve passare il giudice del divorzio richiesto dell’assegno secondo lo schema di cui all’articolo 5, comma 6, della legge 898/70, come sostituito dall’articolo 10 della legge 74/1987: l’an debeatur e il quantum debeatur, il tutto secondo l’ordine progressivo stabilito dalla norma. L’una è ispirata al principio di autoresponsabilità economica di ciascuno degli ex coniugi come «persone singole», l’altra a quello della solidarietà economica dell’obbligato nei confronti della «persona» economicamente più debole. E allo step sulla determinazione dell’assegno si accede solo in caso di esito positivo di quello precedente.

Nella prima fase il giudice deve soltanto accertare se l’ex coniuge richiedente ha diritto o no all’assegno: è dunque necessario accertare che la domanda soddisfa le condizioni di legge con esclusivo riferimento all’indipendenza economica: ciò che conta dunque è la mancanza di «mezzi adeguati» o comunque l’impossibilità «di procurarseli per ragioni oggettive». E gli indici in base ai quali controllare l’autosufficienza del richiedente sono il possesso di redditi e di cespiti patrimoniali e le capacità di lavoro personale: rilevano i redditi di qualsiasi specie e i beni mobili e immobili, mentre le possibilità effettive di occupazione vanno parametrate all’età, alla salute, al sesso del coniuge e alle condizioni del mercato, sia per i lavoratori dipendenti sia per gli autonomi. Il tutto senza dimenticare la disponibilità di un’abitazione. Sta al richiedente allegare, dedurre e provare, mentre l’altro ex coniuge all’eccezione e alla prova contraria. Questo step si conclude con il riconoscimento o meno del diritto all’assegno divorzile.

Illecita locupletazione
La seconda fase riguarda soltanto la determinazione dell’assegno. La misura è quantificata dal giudice considerando le condizioni e i redditi di entrambi i coniugi e il contributo personale ed economico di ciascuno alla conduzione familiare e alla formazione del patrimonio di ognuno e di quello comune. Tutti gli elementi sono valutati anche in rapporto alla durata del matrimonio. Continuare a fare riferimento al criterio del tenore di vita goduto in costanza di matrimonio finirebbe per determinare un’illecita locupletazione in assenza di vero bisogno sulla base di un rapporto già estinto.