Se un coniuge svuota il conto cointestato l'altro fa ricostituire la comunione con l'aiuto della banca

da | Feb 2, 2017 | Anno 2017

Sì alla domanda di un uomo dopo che la moglie ha spostato senza permesso soldi e titoli sulla sua provvista personale: situazione iniziale dei beni mobili ripristinata grazie ai documenti dell’istituto Sentenza, Febbraio 2017

La documentazione contabile richiesta alla banca che dimostra che il conto cointestato è stato svuotato dà diritto al coniuge alla ricostituzione della comunione legale. È quanto dichiara il tribunale di Roma che, con la sentenza 21004/16, pubblicata dalla prima sezione civile, accoglie la domanda di un uomo che chiedeva la ricostituzione della comunione legale.

La coppia, dopo il matrimonio, aveva optato per la comunione legale dei beni e apriva un conto corrente cointestato con la funzione di un salvadanaio per raccogliere i risparmi comuni. Dopo qualche mese, il ricorrente notava con sorpresa che la moglie aveva svuotato il conto, appropriandosi dell’intera provvista. La richiesta formulata è finalizzata alla ricostituzione della comunione legale e trova ingresso nelle motivazioni del tribunale. La documentazione contabile del conto corrente cointestato tra i coniugi prodotta dalla banca ha confermato che i conti erano stati svuotati e che la donna aveva disposto il trasferimento dell’intera provvista sui conti personali. La provvista in contanti e in titoli versata sui due conti era «parte a pieno titolo della comunione legale costituita».
Come ricorda il tribunale capitolino, la comunione (articoli 177 e successivi Cc) è un istituto che prevede uno «schema normativo non finalizzato, come quello della comunione ordinaria regolata dagli articoli 1100 e successivi Cc, alla tutela della proprietà individuale, ma alla tutela della famiglia attraverso particolari forme di protezione della posizione dei coniugi nel suo ambito, con speciale riferimento al regime degli acquisti, in relazione al quale la ratio della disciplina che è quella di attribuirli in comunione ad entrambi i coniugi, trascende il carattere del bene della vita che venga acquisito e la natura reale o personale del diritto che ne forma oggetto». Se gli atti della comunione – conclude il collegio – riguardano (articolo 184, comma 3, Cc) beni mobili non registrati, il coniuge che li ha compiuti senza il consenso dell’altro ha l’obbligo a «ricostituire la comunione nello stato in cui era prima del compimento dell’atto o, qualora ciò non sia possibile, al pagamento dell’equivalente secondo i valori correnti all’epoca della ricostituzione della comunione». Il collegio accoglie l’istanza del ricorrente.