Trova ingresso la tutela ordinaria ex articolo 671 Cpc perché sussistono «fumus» e «periculum»: probabile l’assegno all’esito del giudizio, mentre c’è il rischio che sia dispersa la garanzia – Ordinanza, 21/12/2016
Scatta il sequestro conservativo sugli immobili di proprietà dell’onerato, fra cui la casa familiare, se in vista della sentenza di divorzio l’ex coniuge dà segnali di non essere in grado di versare il mantenimento alla controparte che è stato già deciso da altri giudici in precedenza. È quanto emerge dall’ordinanza pubblicata dalla prima sezione civile del tribunale di Perugia.
Indigenza da verificare
Accolto il ricorso della donna. Nelle fasi precedenti della controversia l’ex fa sapere che il lavoro va male, è depresso e i genitori non lo aiutano più. E allora la signora aziona il rimedio ex articolo 671 Cpc e non ad esempio quello specifico previsto dall’articolo 8 commi 3 e seguenti della legge 898/70 per il divorzio (o dall’articolo 156 Cc per la separazione). La parte ben può ricorrere alla tutela ordinaria quando non è interessata a far valere l’inadempimento, ad esempio perché dispone già di un titolo esecutivo. E la controparte nulla deduce sulla sussistenza dei presupposti del fumus boni iuris e del periculum in mora, gli unici rilevanti ai fini della concedibilità del sequestro. Da quanto emerge dalla fase istruttoria del giudizio di separazione la condizione dell’onerato è di sostanziale indigenza: se l’attendibilità delle dichiarazioni dell’onerato sarà verificata in fase di decisione del giudizio principale, nelle more risulta comunque fondato il timore che sia dispersa ogni garanzia; attualmente l’assegno di mantenimento a favore della moglie è di 550 euro al mese e, ipotizzando che la somma dovrà essere versata per i prossimi dieci anni, il credito viene quantificato in 66 mila euro e il sequestro autorizzato per 70 mila. Infine: in attesa che si raggiunga un accordo sulle condizioni economiche del divorzio i legali delle parti non devono riferire del loro carteggio riservato. Spese al definitivo.