Non serve il mantenimento alla donna proprietaria di un immobile, che si giova dall’abitazione-benefit del marito manager e lasciò il posto alla nascita del figlio. È “reddito” l’aiuto del genitore
Altro che mantenimento. Torni a lavorare, se vuole, la ex quarantenne e laureata perché ai fini del riequilibrio economico con il marito separato basta il godimento dell’ex casa familiare, un appartamento concesso all’uomo come benefit dal datore di lavoro: la donna è a sua volta proprietaria di un immobile e ben può integrare le sue entrate con il canone percepito dalla locazione. Ancora: gli aiuti in denaro provenienti dal genitore del coniuge costituiscono una risorsa che va considerata nella verifica delle condizioni economiche della parte. È quanto emerge dalla sentenza 5126/17, pubblicata dalla prima sezione civile del tribunale di Roma
L’assegnazione della ex casa coniugale ha un valore economico e se ne deve tener conto nell’ambito della regolamentazione dei rapporti economici fra i genitori del minore: l’immobile nella specie è un ampio appartamento in una zona residenziale della città, tanto prestigioso che la signora non riesce più a onorare le spese. Sarà dunque l’ex a farsene carico, pagando il condominio e le bollette, come ha sempre fatto nell’ambito della famiglia monoreddito, in modo da garantire il buon tenore di vita goduto anche dai figli in costanza di matrimonio. Per il resto la signora per età e istruzione appare in grado di trovarsi un lavoro «almeno equivalente» a quello che aveva prima di diventare casalinga alla nascita del figlio: una scelta, quella di lasciare il lavoro, che non risulta condivisa con il coniuge perché la donna non riesce a dimostrarlo con la testimonianza dell’ex collega. Sulla condizione economica del marito-manager, inoltre, pesano anche i contributi in denaro ricevuti dal padre durante la vita matrimoniale perché costituiscono una risorsa del singolo coniuge in quanto stabile apporto economico che garantisce l’andamento del menage familiare. Spese di lite compensate integralmente.