Legge il ddl Cirinnà. Per i partner omosessuali istituti simili al matrimonio, per gli altri il contratto che regola i rapporti patrimoniali con l’aiuto di notai e avvocati. Ipotesi stepchild per via giudiziaria – LEGGE, 12 maggio 2016
È legge il ddl Cirinnà sulle coppie di fatto: la Camera approva dopo aver votato la questione di fiducia posta dal Governo con 369 voti a favore, 193 contrari e 2 astenuti . Per le coppie omosessuali arrivano le unioni civili, per quelle etero le convivenze: le prime prevedono diritti e doveri che l’avvicinano al matrimonio con istituti come la pensione di reversibilità, mentre le seconde dispongono obblighi reciproci.
Così la successione
Cominciamo dalle unioni civili per le coppie same sex. Il regime patrimoniale ordinario è la comunione dei beni, a meno che le parti pattuiscano una diversa convenzione. Al partner spetta il tfr maturato oltre che la pensione di reversibilità. Per la successione valgono le norme in vigore per i matrimoni: al superstite va la quota di legittima, vale a dire il 50 per cento e il restante va a eventuali figli (che prima sarebbero stati unici beneficiari di reversibilità eredità e Tfr maturato dal genitore).
Divorzio lampo
Per lo scioglimento si applicano in quanto compatibili le norme della legge sul divorzio del 1970 ma senza il periodo di separazione. Esclusa l’adozione legittimante ma c’è una sorta di clausola di salvaguardia, resta fermo quanto previsto e consentito in materia di adozioni dalle norme vigenti, che secondo alcuni consentirebbe ai giudici di (continuare a) riconoscere la stepchild adoption caso per caso in base alla giurisprudenza.
Assistenza e coabitazione
L’unione civile si costituisce di fronte all’ufficiale di stato civile e alla presenza di due testimoni. L’atto è registrato nell’archivio dello stato civile. Le parti, per la durata dell’unione civile, possono stabilire di assumere un cognome comune scegliendolo tra i loro cognomi. Si può anteporre o posporre al cognome comune quello proprio. C’è obbligo reciproco di assistenza morale e materiale e coabitazione. Non sussiste obbligo di fedeltà come nel matrimonio, ma ciascuno deve contribuire al ménage con le proprie sostanze e capacità di lavoro. Sì alla residenza comune.
Subentro nell’abitazione
Passiamo alla convivenza tra due persone eterosessuali. Si hanno quando due persone maggiorenni sono unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un’unione civile. Ogni partner hanno gli stessi diritti dei coniugi nell’assistenza dell’altro in carcere e in ospedale. In caso di morte è possibile subentrare nel contratto di locazione. Se il deceduto è proprietario della casa, il superstite ha diritto di continuare a vivere nell’abitazione per un periodo compreso tra due e cinque anni, a seconda della durata della convivenza.
Azienda di famiglia
I conviventi possono sottoscrivere un contratto che regoli i rapporti patrimoniali, anche in comunione dei beni. Il negozio, le sue successive modifiche e il suo scioglimento sono redatti in forma scritta, a pena di nullità, con atto pubblico o scrittura privata con sottoscrizione autenticata da un notaio o da un avvocato che ne attestano la conformità. A chi presta l’opera nell’impresa dell’altro spetta una partecipazione agli utili e ai beni acquistati con i proventi, oltre che agli incrementi dell’azienda, commisurata al lavoro prestato, anche rispetto all’avviamento. Il diritto di partecipazione non spetta quando tra i conviventi esista un rapporto di società o di lavoro subordinato. Anche questi sono automatici.
Delega per aggiornamenti
C’è poi la delega al Governo per l’ulteriore regolamentazione delle unioni civili. Tre i principi direttivi: adeguamento alle previsioni della legge delle disposizioni dell’ordinamento dello stato civile in materia di iscrizioni, trascrizioni e annotazioni; modifica e riordino delle norme in materia di diritto internazionale privato, prevedendo l’applicazione della disciplina dell’unione civile tra persone dello stesso sesso regolata dalle leggi italiane alle coppie formate da persone dello stesso sesso che abbiano contratto all’estero matrimonio, unione civile o altro istituto analogo. Infine: modificazioni ed integrazioni normative per il necessario coordinamento con la presente legge delle disposizioni contenute nelle leggi, negli atti aventi forza di legge, nei regolamenti e nei decreti.