28 gennaio 2009, Agevolazioni fiscali sulla prima casa in comunione

da | Feb 10, 2009 | Anno 2009

 Si alle agevolazioni fiscali sulla prima casa in comunione, anche se la residenza ce l’ha uno solo dei coniugi. 

Lo ha stabilito la Corte di cassazione che, con la sentenza n. 2109 del 28 gennaio 2009, ha respinto il ricorso del fisco . 

Il requisito della residenza conta, ha spiegato la sezione tributaria, per ottenere i benefici fiscali soltanto se riferito alla famiglia. In poche parole il fatto che i coniugi abbiano scelto quell’abitazione per viverci supera l’empasse della residenza anagrafica che, per qualunque motivo, uno dei due ha in un altro comune.

Infatti, hanno messo nero su bianco i Consiglieri della sezione tributaria, “in tema di imposta di registro e di relativi benefici per l’acquisto della prima casa, il requisito della residenza va riferito alla famiglia, per cui, ove l’immobile acquistato sia adibito a residenza della famiglia, non rileva la diversa residenza di chi ha acquistato in regime di comunione”. Ma non basta. “In particolare i coniugi non sono tenuti ad una comune residenza anagrafica ma reciprocamente alla coabitazione quindi un’interpretazione della legge tributaria (che del resto parla di residenza e non residenza anagrafica) conforme ai principi del diritto di famiglia porta a considerare la coabitazione con il coniuge come adeguato elemento a soddisfare il requisito della residenza ai fini tributari”.