Compie reato l’affidatario che si trasferisce con il figlio senza avvisare l’ex coniuge e il giudice

da | Ago 1, 2014 | Anno 2014

Anche dopo la riforma entrata in vigore il 7 febbraio scatta la sottrazione di minore oltre che l’inosservanza del provvedimento del giudice: serve il comune accordo nella decisione sulla residenza – Sentenza del 29 luglio 2014

 

Commette una sottrazione di minore, oltre che l’inosservanza del provvedimento del giudice, la mamma affidataria che decide di cambiare città e tornare a casa dei suoi senza rivolgersi prima al giudice e senza avvisare l’ex marito.

E ciò anche e soprattutto dopo l’entrata in vigore del decreto legislativo 154/13, che in attuazione della riforma del diritto di famiglia che ha ribadito e rafforzato dal 7 febbraio scorso il quadro di regole dettate a tutela della responsabilità genitoriale: le decisioni di maggior interesse dei figli, residenza compresa, sono assunte di comune accordo fra i coniugi, in base all’articolo 337 bis Cc, introdotto dal decreto delegato. È quanto emerge dalla sentenza 33452/14, pubblicata il 29 luglio dalla sesta sezione penale della Cassazione.