Diffamazione aggravata per chi mette in rete video hot amatoriali senza la prova che il partner è esibizionista

da | Nov 17, 2013 | Anno 2013

Condannato l’ex compagno per aver postato il filmato che lo ritrae con la donna: manca la dimostrazione che a lei piaccia diffondere immagini dei suoi incontri erotici – Sentenza del 15 novembre 2013

Risponde di diffamazione aggravata chi pubblica video hot su un sito internet: l’imputato può salvarsi soltanto se, ad esempio, riesce a provare che la protagonista del filmino amatoriale è un’esibizionista e, dunque, fa parte della categoria di persone che amano diffondere le immagini dei propri incontri erotici. Oppure dimostrando che nel periodo di intervallo della relazione sentimentale fra l’imputato che ha postato il video hard e la parte offesa quest’ultima abbia intrattenuto rapporti intimi con altri uomini, girando filmini “casalinghi” con loro. È quanto emerge dalla sentenza 45966 del 15 novembre 2013, con cui la Cassazione ha ritenuto inammissibile il ricorso di un 45enne contro il giudizio di colpevolezza della Corte d’appello di Roma che ha confermato la condanna per il reato di diffamazione aggravata ai danni di una donna commesso attraverso la diffusione su un sito internet di un filmato amatoriale a contenuto erotico che la vedeva protagonista insieme al ricorrente.
Per la quinta sezione penale non regge la linea di difesa che ha denunciato il fatto che la Corte romana non avrebbe tenuto conto delle circostanze del fatto che fanno presumere, ad avviso del ricorrente, che la donna avesse intrattenuto rapporti sessuali con altri uomini nel periodo in cui il filmato è stato prodotto, né del particolare interesse alla denuncia vantato dalla donna, comprovato dall’esorbitante richiesta risarcitoria avanzata.
Per Piazza Cavour è congruo il giudizio di merito. È vero: esistono senz’altro persone alle quali piace diffondere la documentazione dei propri incontri erotici, così come sussiste l’astratta possibilità che nel periodo in cui la donna è stata separata dall’imputato abbia potuto produrre filmati erotici con altri uomini. Ma si tratta di elementi che per essere avvalorati, avrebbero necessitato della dimostrazione che effettivamente il soggetto leso fosse un’esibizionista o che effettivamente nello stop della storia d’amore avesse avuto rapporti intimi con altre persone. Prova che, nella specie, non è stata fornita. Pertanto, al ricorrente non resta che pagare mille euro alla Cassa delle ammende.