Legittima la condotta della moglie, che lascia la casa senza preavviso: la condotta dell’uomo a caccia di avventure sul web viola l’obbligo di fedeltà e cagiona la crisi che mette fine al matrimonio – Ordinanza, 16 aprile 2018
Scatta l’addebito della separazione a lui beccato dalla moglie a cercare compagnie femminili su siti di incontri online. E nemmeno può avere rilievo la circostanza che lei viola l’obbligo di coabitazione dal momento che motivo dell’allontanamento è solo tale scoperta, non essendoci state in precedenza tensioni tra i coniugi. È quanto sancito dalla Cassazione con
l’ordinanza 9384/18, pubblicata il 16 aprile dalla prima sezione civile.
Il collegio dichiara inammissibile il ricorso di un uomo contro la sentenza della Corte di appello che, esclusa la domanda di addebito a carico della moglie, disponeva il mantenimento di 600 euro mensili da corrisponderle. La convenuta lasciava casa senza preavviso perché aveva scoperto che il marito era alla ricerca di compagnie femminili su internet. Non c’è nulla da fare per il ricorrente anche in sede di legittimità. La Corte di appello ha escluso la violazione dell’«obbligo di coabitazione» ravvisando una «violazione degli obblighi di fedeltà ex articolo 143 Cc da parte del marito, intento alla ricerca di relazioni extraconiugali tramite internet, ritenendo ciò circostanza oggettivamente idonea a compromettere la fiducia tra i coniugi e a provocare l’insorgere della crisi matrimoniale all’origine della separazione». Su questa decisione, non oggetto di impugnazione, in quanto il ricorrente si è limitato a «minimizzare» la sua condotta, si è formato un «giudicato interno incompatibile con la pronuncia di addebito per abbandono del tetto coniugale perché questo è stato ritenuto giustificato, dalla Corte territoriale, proprio dalla violazione degli obblighi di fedeltà». Piazza Cavour dichiara inammissibile il ricorso.