Addebito all'ex fedifrago che si allontana da casa anche sulla base delle deposizioni dei parenti del coniuge

da | Dic 5, 2014 | Anno 2014

La testimonianza de relato da parte dell'attore non ha alcuna valenza probatoria ma può pesare sulla decisione del giudice se suffragata da altri elementi – Sentenza del 4 dicembre 2014

Va addebitata la separazione all'ex fedifrago che si allontana dalla casa coniugale anche sulla base delle deposizioni dei parenti del coniuge che hanno una conoscenza indiretta dei fatti.

È vero che la testimonianza de relato non ha alcuna valenza probatoria, nemmeno indiziaria ma può, tuttavia, assurgere a valido elemento di prova quando sia suffragata da circostanze oggettive e soggettive a essa intrinseche o da risultanze probatorie acquisite al processo che concorrano a confortarne la credibilità.

Lo ha affermato la Cassazione con la sentenza n. 25663, pubblicata oggi dalla prima sezione civile. Gli “ermellini” bocciano il ricorso di un uomo contro la sentenza della Corte d'appello di Napoli che accoglieva la domanda della moglie sull'addebito della separazione personale. Il giudice di secondo grado arrivava a tale conclusione perché era emerso il comportamento violento e fedifrago dell'uomo e per via dell'allontanamento dalla casa coniugale. Per la Corte territoriale, la responsabilità del fallimento del matrimonio andava imputata esclusivamente al marito. L'uomo ricorreva in Cassazione avverso la sentenza di secondo grado. Il coniuge sosteneva che le conclusioni dei giudici di appello in merito all'addebito andavano censurate, perché la Corte distrettuale avrebbe trascurato il fatto che le deposizioni dei parenti del coniuge erano testimonianze de relato.