Addio assegno a chi durante il breve matrimonio non lavora altrimenti è una «rendita parassitaria»

da | Giu 27, 2018 | Anno 2018

Incompatibile con la natura assistenziale riconoscere il trattamento alla ex che non ha concorso ai redditi familiari. Il revirement salva lui dalla probatio diabolica sulle occasioni di lavoro avute da lei – Sentenza, 27 giugno 2018

Continua a far discutere il revirement della Cassazione sull’assegno divorzile, che con la sentenza 11504/17 ha mandato in pensione il criterio del tenore di vita goduto in costanza di matrimonio come livello da garantire.
Il fatto che il contributo economico a carico dell’ex abbia natura assistenziale esclude che possa essere riconosciuto quando il coniuge richiedente non ha lavorato durante il matrimonio di breve durata: altrimenti il trattamento si trasformerebbe in una «rendita parassitaria» per il beneficiario e in un obbligo potenzialmente a tempo indeterminato per l’onerato. Il quale risulta inoltre sollevato da una probatio diabolica: dimostrare che l’ex coniuge ha avuto occasioni di lavoro ma non le ha colte.
È quanto emerge dalla sentenza 9158/18, pubblicata dalla prima sezione civile del tribunale di Roma.