La figlia prof supplente in trasferta perde l’assegno, la mamma l’abitazione familiare: la giovane ha intrapreso l’iter che la porterà alla cattedra e ha un reddito adeguato alla professionalità acquisita – Decreto, 16 ottobre 2017
Revocati l’assegno di mantenimento alla figlia e l’assegnazione della casa familiare alla madre perché la ragazza, ormai maggiorenne, ha cominciato a lavorare. E ciò benché l’occupazione sia precaria e l’immobile in comproprietà fra gli ex coniugi.
Ciò che conta per la modifica delle condizioni di divorzio, infatti, è che la figlia goda di un reddito adeguato rispetto alla professionalità acquisita: la circostanza che il posto non sia fisso resta irrilevante quando è una «caratteristica strutturale» del settore in cui opera il lavoratore, nella specie insegnante supplente che sta facendo punteggio per ottenere la cattedra.
È quanto emerge dal decreto 1023/17, pubblicata dalla sezione civile del tribunale di Matera.