Affido condiviso anche in caso di conflitti fra genitori e distanza geografica tra le residenze

da | Feb 18, 2014 | Anno 2014

Il trasferimento all’estero della madre con il minore non stoppa la bigenitorialità – Sentenza del 17 febbraio 2014

Il giudice non può derogare al regime dell’affido condiviso in caso di conflitti, anche accesi, fra genitori e distanza geografica fra le residenze. Insomma in assenza di un reale pregiudizio del minore la bigenitorialità va confermata anche se la madre convivente si trasferisce all’estero con il bambino.

È quanto affermato dalla Corte d’Appello di Roma che, con la sentenza 5300/2013, ha confermato, sul punto, la decisione del Tribunale che aveva respinto l’istanza di una mamma di ottenere l’affidamento esclusivo della bambina viste le continue liti con l’ex e visto il suo trasferimento in Spagna.

In particolare i giudici territoriali hanno motivato che l'art. 155 c.c., sancisce il diritto del figlio minore, in caso di separazione personale dei genitori, di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi e di ricevere cura ed educazione da entrambi e, per realizzare tale finalità, prevede che il giudice adotti i provvedimenti relativi alla prole con esclusivo riferimento all'interesse morale e materiale di essa e che debba valutare prioritamente la possibilità che i figli minori restino affidati ad entrambi i genitori. Il giudice può dispone l'affidamento del figlio minore ad uno solo dei genitori nell'ipotesi in cui ritenga, con provvedimento motivato, che l'affidamento all'altro sia contrario all'interesse del minore (art. 155 bis c.c.): le norme in esame prevedono pertanto come regola ordinaria il principio dell'affidamento condiviso e solo come eccezione, da motivare adeguatamente quello esclusivo ad uno dei coniugi.