Agevolazione per l’acquisto della prima casa

da | Mar 27, 2011 | Testimonianze e contributi

Care amiche,

le agevolazioni per l’acquisto della prima casa sono il nuovo argomento diCommercialistaDonna“, la rubrica il cui scopo è dare qualche utile consiglio in materia fiscale, tributaria e, perché no, anche societaria, in modo da fornire a tutte voi lettrici le informazioni necessarie per poter scegliere ed usare in modo consapevole le opportunità a nostra disposizione. Oggi cominciamo con lo stabilire chi può usufruire delle agevolazioni suindicate e, nei prossimi appuntamenti, completeremo l’argomento.

Vi saluto e vi ricordo che richieste particolari o interesse per un tema specifico possono essere segnalate alla mia mail.

Monica Ottone, dottore commercialista in Roma.

Per contattarmi dr.monicaottone@donneierioggiedomani.it.

Le agevolazioni fiscali per l’acquisto della prima casa

A chi spetta i beneficio?

Tutte noi sappiamo che ci sono agevolazioni fiscali sull’acquisto della prima casa, ma vediamole in particolare. Anzitutto ricordiamo che per usufruire di tali benefici innanzitutto l’abitazione non deve avere le caratteristiche di lusso e l’immobile deve essere ubicato:  

nel Comune in cui l’acquirente ha la propria residenza o in cui intende stabilirla entro 18 mesi dalla stipula, oppure  

nel Comune in cui ha sede o dove l’acquirente svolge la propria attività principale. Nel caso sia trasferito all’estero per lavoro, in cui ha sede il datore di lavoro 

per i cittadini residenti all’estero (iscritti all’AIRE, anagrafe degli italiani residenti all’estero) deve trattarsi di prima casa posseduta sul territorio italiano 

Attenzione: per il personale delle Forze Armate e delle Forze di Polizia non è richiesta la condizione della residenza nel Comune di ubicazione dell’immobile acquistato con le agevolazioni prima casa.

Inoltre non bisogna essere titolare, esclusivo o in comunione col coniuge, di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di altra casa di abitazione nel territorio del Comune dove si trova l’immobile oggetto dell’acquisto agevolato, né essere titolare, neppure per quote o in comunione legale, su tutto il territorio nazionale, di diritti di proprietà, uso, usufrutto, abitazione o nuda proprietà, su altra casa di abitazione, acquistata, anche dal coniuge, usufruendo delle agevolazioni per l’acquisto della prima casa.

Facciamo qualche esempio pratico:

Comunione legale tra coniugi

Nel caso in cui due coniugi, in regime di comunione legale, acquistino un appartamento da adibire ad abitazione principale ma solo uno dei due possegga i requisiti soggettivi per fruire dell’agevolazione “prima casa” (in quanto, ad esempio, l’altro ha già fruito dell’agevolazione in relazione ad un immobile acquistato prima del matrimonio ovvero in regime di separazione dei beni), il beneficio si applica nella misura del50 per cento, cioè limitatamente alla quota acquistata dal coniuge in possesso dei requisiti richiesti.

Titolari di nuda proprietà su altra abitazione

L’agevolazione “prima casa” compete anche all’acquirente o ai coniugi che siano titolari del diritto di nuda proprietà su altra casa di abitazione situata nello stesso Comune in cui si trova l’immobile che viene acquistato, sempre che ricorrano le altre condizioni previste dalla legge.

Acquisto di abitazione contigua

Le agevolazioni “prima casa” spettano anche quando si acquistano una o più stanze contigue alla prima casa già posseduta, oppure due appartamenti contigui destinati a costituire un’unica unità abitativa, purché l’abitazione conservi, anche dopo la riunione degli immobili, le caratteristiche non di lusso.

Cittadino italiano non più residente

Anche chi è emigrato all’estero può acquistare in regime agevolato un immobile sul territorio nazionale. Ovviamente, in tal caso, l’agevolazione compete qualora sussistano gli altri requisiti e, in particolare, a condizione che l’immobile sia acquistato come “prima casa”. Non è però necessario per l’acquirente stabilire entro diciotto mesi la residenza nel comune in cui è situato l’immobile acquistato.

Attenzione: si decade dalla agevolazione se si dichiara il falso sui requisiti richiesti, se non viene trasferita la residenza nel Comune ove è situato l’immobile entro 18 mesi dall’acquisto oppure se viene venduta o donata l’abitazione prima che sia decorso il termine di 5 anni dalla data di acquisto, a meno che entro un anno non proceda al riacquisto di un altro immobile da adibire in tempi “ragionevoli” a propria abitazione principale.

Che succede se si decade dall’agevolazione?

Meglio far bene attenzione ai requisiti posseduti, perché la decadenza dall’agevolazione comporta il recupero della differenza d’imposta non versata e degli interessi, oltre all’applicazione di una sanzione pari al 30 per cento dell’imposta stessa.