Devono essere decise dal giudice ordinario le cause instaurate contro l’ex compagno che si rifiuta di contribuire al mentenimento del figlio naturale.
Lo ha stabilito la Corte di Cassazione con la sentenza 22001 del 27 ottobre 2010.
Il Tribunale di Roma aveva declinato al Tribunale dei minorenni, la controversia riguardante la richiesta di mantenimento della prole fatta da una donna verso l’ex compagno. Il Giudice dei minori aveva però presentato ricorso per regolamento di competenza, ritenendo che la causa spettasse al giudice originariamente adito. La Suprema Corte accogliendo il ricorso ha stabilito che “competente a
conoscere della controversia concernente l’entità del contributo che un genitore naturale deve corrispondere all’ altro genitore per il figlio ancorché minorenne, che gli sia affidato o comunque da esso tenuto, è il giudice ordinario e non il tribunale per i minorenni, trattandosi di procedimento non assimilabile a quelli contemplati dall’art. 38 disp. attuaz. c.c., vertenti direttamente sull’interesse dei figli, specie minorenni, e caratterizzati, di norma, dalla forma camerale ma introdotto da uno dei genitori in nome proprio, e non in rappresentanza del figlio minore sul quale esercita la potestà, cosí da dar luogo ad una “lite" tra due soggetti maggiorenni, che ha come "causa petendi" la comune qualità di genitori e come "petitum" il contributo che l’uno deve versare all’altro in adempimento dell’obbligo di mantenimento del figlio”.