La riforma ha introdotto il diritto con decorrenza 5 giugno 2016. E la domanda per il trattamento non può essere proposta nella controversia sui figli perché ai minori è riservato un iter accelerato – Ordinanza, 9 Febbraio 2017
Alimenti sì, ma soltanto per le convivenze cessate dopo il 5 giugno 2016, data di entrata in vigore della legge sulle Unioni civili che ha introdotto nel nostro ordinamento il relativo diritto per i partner delle coppie non sposate.
Diritto che sorge quando cessa il legame, escludendo dunque ogni retroattività dell’istituto regolato dall’articolo 1, comma 65, della legge 76/2016. Ancora. La domanda alimentare non può essere proposta nell’ambito della controversia sui figli nati fuori dal matrimonio perché si tratta di due questioni diverse e l’esame della prima finirebbe per appesantire la trattazione di una questione che, proprio perché riguarda i minori, è invece sottoposta per legge a un regime accelerato. È quanto emerge da un’ordinanza pubblicata dalla nona sezione civile del tribunale di Milano.