Anche dopo le Sezioni unite addio assegno se l’ex non prova che il part-time le stroncò la carriera

da | Set 26, 2018 | Anno 2018

Il contributo ha natura pure perequativa ma le disparità economiche fra coniugi non sono riconducibili a scelte condivise che hanno portato la richiedente a dedicarsi soprattutto alla famiglia

 

Niente assegno divorzile se la ex moglie non dimostra che il lavoro part-time svolto in costanza di matrimonio le abbia stroncato la carriera.
E ciò anche dopo che le Sezioni unite civili della Cassazione hanno stabilito con la sentenza 18287/18 che ha natura perequativa oltre che assistenziale il contributo economico in favore del coniuge debole dopo la cessazione degli effetti civili del vincolo fra le parti. Ciò che conta, infatti, è che la scelta della moglie di dedicarsi prevalentemente alla famiglia sia frutto di una decisione condivisa dalle parti in costanza di matrimonio.
Spetta d’altronde a chi chiede il trattamento economico dimostrare la sussistenza dei presupposti indicati dalla giurisprudenza di legittimità.

È quanto emerge dalla sentenza 16394/18, pubblicata dalla prima sezione civile del tribunale di Roma (giudice Stefani Ciani), che costituisce una delle prime applicazione della pronuncia emessa dal collegio esteso: va detto peraltro che l’ufficio giudiziario capitolino non ha mai offerto un’interpretazione rigida del revirement introdotto dalla Suprema corte con la sentenza 11504/17, che ha mandato in soffitta il criterio del tenore di vita goduto durante le nozze come parametro per l’assegno divorzile.