Utilità valutabile in misura pari al risparmio di spesa
Il godimento della casa coniugale di proprietà comune da parte di uno solo dei coniugi separati dev’essere conteggiato ai fini della quantificazione dell’assegno.
È quanto stabilito dalla Corte di cassazione che, con la sentenza n. 26197 del 28 dicembre 2010, ha accolto il ricorso della moglie che chiedeva la revisione del mantenimento.
In particolare secondo la prima sezione civile “occorre tener conto della dell’intera consistenza patrimoniale di ciascun coniuge”. Infatti, “nel concetto di reddito sono compresi non solo gli introiti in denaro ma anche le utilità suscettibili di valutazione economica, per cui anche l’uso di una casa di abitazione costituisce utilità valutabile in misura pari al risparmio di spesa che occorrerebbe sostenere per godere di quell’immobile a titolo di locazione”.