Dopo lo stop della Suprema corte la mancata comparizione non consente di decidere nel merito e con l'assenza successiva al rinvio ex articolo 384 Cpc alla Corte non resta che chiudere la causa – Sentenza, 8 ottobre 2017
Improcedibile. La Corte territoriale non può esaminare nel merito l’appello in riassunzione dopo il rinvio dalla Cassazione perché l’appellante non si presenta alla seconda udienza seguita al rinvio ex articolo 384 Cpc: scatta infatti la sanzione processuale prevista per l’inattività della parte che è applicabile anche alle controversie in materia di famiglia, ad esempio le liti sulla modifica delle condizioni di divorzio, esattamente come accade per quelle di lavoro, anch’esse instaurate con ricorso. È quanto emerge dalla sentenza 6269/17, pubblicata il 5 ottobre dalla sezione della persona e della famiglia della Corte di appello di Roma.