Non si applica solo alle donne il divieto di recesso in concomitanza con il matrimonio: la legge non combatte le sole discriminazioni di genere. Venuto meno l'outsourcing il datore deve ricollocare il dipendente – Ordinanza, 26/02/2017
Pari opportunità al maschile.
Il divieto di licenziamento in concomitanza col matrimonio non si applica soltanto alla lavoratrice ma anche al lavoratore: l’articolo 35 del decreto legislativo 198/06, infatti, non punisce con la nullità soltanto il recesso datoriale caratterizzato da discriminazioni di genere ma anche il provvedimento espulsivo adottato in violazione del diritto a formarsi una famiglia.
E ciò benché la lettera della legge parli di «licenziamento della dipendente»: si tratta infatti di una «lacuna della disciplina da colmare in via interpretativa». E se all’azienda viene meno il contratto di outsourcing il datore resta tenuto a ricollocare il dipendente. È quanto emerge da un’ordinanza pubblicata dalla sezione lavoro del tribunale di Vicenza.