Anche se non consultato il genitore non convivente deve pagare le spese straordinarie per il minore

da | Giu 2, 2018 | Anno 2018

La mera violazione dell'obbligo di concertazione non legittima il rifiuto del contributo, che deriva dall'interesse superiore del figlio e non da un vincolo contrattuale. Oneri al 30% alla disoccupata – Sentenza, 31 maggio 2018

Il genitore separato non convivente col minore risulta tenuto a pagare le spese straordinarie per il figlio reclamate dal collocatario anche se non è stato interpellato al momento in cui gli oneri risultano sostenuti. E ciò perché l’obbligo deriva in definitiva dal best interest del minore, a patto che l’esborso sia effettivo e proporzionato: in tal caso è escluso che possa essere opposto un legittimo rifiuto al contributo. È quanto emerge dalla sentenza 8/2018, pubblicata dalla prima sezione civile della Corte di appello di Catanzaro.