Assegno di divorzio valido anche senza indagini della Guardia di finanza, 25 agosto 2010

da | Ago 25, 2010 | Anno 2010

Il giudice può determinare l’assegno di divorzio senza l’intervento della polizia tributaria qualora abbia degli elementi validi forniti dagli ex coniugi.

Lo ha stabilito la Corte di cassazione che, con la sentenza n. 6685/2010, ha respinto il ricorso di un uomo, impresario di pompe funebri, che aveva chiesto una riduzione del mantenimento dovuto alla ex moglie.

La sentenza tocca uno degli argomenti più caldi dei giudizi di separazione e divorzio. La determinazione dei redditi reali degli ex coniugi è compito arduo per il giudice. Spesso le parti chiedono che vengano disposte le indagini della Guardia di finanza per far luce sulle effettive condizioni economiche. Con la sentenza in rassegna la Cassazione fa tramontare la speranza che tali indagini debbano essere necessariamente disposte dal Tribunale o dalla Corte d’Appello. In un passaggio chiave delle motivazioni si legge infatti che “nel decidere sulla modifica delle condizioni divorzili, il giudice di merito, qualora si trovi nell’impossibilità di motivare la propria decisione per mancanza di elementi utili di valutazione, deve disporre indagini patrimoniali attraverso la Polizia Tributaria ai sensi del richiamato art. 5 comma 9 della Legge 898/70 nel testo novellato dall’art. 10 della Legge n.74 del 1987. Tuttavia qualora sia possibile da parte del giudice, con un apprezzamento di merito incensurabile sede di legittimità, accertare i redditi di ciascun coniuge, sulla base di motivazioni evidenziate, correttamente può essere omesso il ricorso a tale ulteriore strumento di verifica”.

Non sono moltissime le decisioni di legittimità che si occupano di questo aspetto. Sicuramente si incardina nella stessa linea interpretativa un’altra sentenza della Cassazione, la n. 14081 del 2009, secondo cui “in tema di divorzio, il giudice del merito, ove ritenga raggiunta altrove la prova dell’insussistenza dei presupposti che condizionano il riconoscimento dell’assegno di divorzio (ad esempio dai documenti fiscali e le movimentazioni bancarie del coniuge obbligato), può direttamente procedere al rigetto della relativa istanza, anche senza aver prima disposto accertamenti d’ufficio attraverso la polizia tributaria, atteso che l’esercizio del potere officioso di disporre, per il detto tramite, indagini sui redditi e sui patrimoni dei coniugi e sul loro effettivo tenore di vita rientra nella discrezionalità del giudice del merito e non può essere considerato come un dovere imposto sulla base della semplice contestazione delle parti in ordine alle loro rispettive condizioni economiche”.