Il giudice può determinare l’assegno di divorzio senza l’intervento della polizia tributaria qualora abbia degli elementi validi forniti dagli ex coniugi.
Lo ha stabilito
La sentenza tocca uno degli argomenti più caldi dei giudizi di separazione e divorzio. La determinazione dei redditi reali degli ex coniugi è compito arduo per il giudice. Spesso le parti chiedono che vengano disposte le indagini della Guardia di finanza per far luce sulle effettive condizioni economiche. Con la sentenza in rassegna
Non sono moltissime le decisioni di legittimità che si occupano di questo aspetto. Sicuramente si incardina nella stessa linea interpretativa un’altra sentenza della Cassazione, la n. 14081 del 2009, secondo cui “in tema di divorzio, il giudice del merito, ove ritenga raggiunta altrove la prova dell’insussistenza dei presupposti che condizionano il riconoscimento dell’assegno di divorzio (ad esempio dai documenti fiscali e le movimentazioni bancarie del coniuge obbligato), può direttamente procedere al rigetto della relativa istanza, anche senza aver prima disposto accertamenti d’ufficio attraverso la polizia tributaria, atteso che l’esercizio del potere officioso di disporre, per il detto tramite, indagini sui redditi e sui patrimoni dei coniugi e sul loro effettivo tenore di vita rientra nella discrezionalità del giudice del merito e non può essere considerato come un dovere imposto sulla base della semplice contestazione delle parti in ordine alle loro rispettive condizioni economiche”.