Assegno invariato anche se l’adolescente sceglie di passare più tempo con papà

da | Apr 20, 2017 | Anno 2017

Respinto il ricorso del genitore: affido condiviso intoccabile a prescindere dalle decisioni dei figli – Sentenza, 19 aprile 2017

L’assegno in favore del figlio non scende quando l’adolescente sceglie di passare più tempo con il genitore obbligato al versamento. Né tantomeno cade il regime di affido condiviso.
Rilanciando la facoltà di autodeterminarsi dei giovani nell’ambito di un divorzio, la Corte di cassazione – sentenza n. 9945 del 19 aprile 2017 – respinto il ricorso di un padre che aveva chiesto, fra l’altro, la decurtazione del contributo versato alla ex in favore del figlio.

A nulla sono valsi i motivi presentati dalla difesa dell’uomo. La prima sezione civile ha infatti confermato la decisione della Corte d’Appello di Venezia di lasciare inalterato il contributo mensile di 800 euro in favore del giovane, nonostante il tempo passato a casa del padre fosse sempre di più.

Sul punto gli Ermellini hanno motivato che quanto all'ammontare e alla periodicità fissa dell'assegno di mantenimento del figlio i giudici di merito hanno ampiamente esposto le ragioni per cui hanno confermato la misura dell'assegno indipendentemente dai periodi di tempo che il minore passa con ciascuno dei suoi genitori, in considerazione della sua collocazione per tutto l'anno scolastico e per parte delle vacanze estive presso la madre. Così come ha ampiamente motivato sulla congruità della misura dell'assegno destinato al mantenimento del figlio adolescente, rispetto ai redditi dei genitori, alle loro capacità, sostanze e possibilità, ai tempi di permanenza presso i genitori, all'età e alle esigenze del figlio.

Sul fronte dell’affido condiviso, invece, il Collegio di legittimità ha chiarito che la Corte di appello ha confermato la decisione del Tribunale che, quanto ai periodi di convivenza con i genitori durante il periodo di sospensione dell'attività scolastica, aveva disposto che il ragazzo passasse un mese con il padre e due settimane con la madre lasciando in considerazione dell'età (quattordici anni all'epoca della pronuncia di primo grado) ampio spazio all'autodeterminazione del ragazzo di decidere nel restante periodo estivo la propria residenza presso l'uno o l'altro genitore. Insomma, per la Cassazione, si tratta di una decisione che i giudici di merito hanno fondato sulla considerazione della capacità di discernimento del minore tale da non compromettere il regime di affidamento condiviso e nello stesso tempo corrispondente alla realizzazione del suo prevalente interesse.