Bastano due episodi di molestie a far scattare lo stalking
Non è richiesta una particolare durata temporale delle condotte
Principio analogo espresso da altre sentenze Consulta massima e sentenza relative all’articolo
CHIAVE INTERPRETATIVA
■ stalking
La persecuzione finalizzata alla creazione di stati di ansia e terrore in un altro individuo, molto spesso attuata per ragioni sentimentali, può avere dei risvolti penali, cosiddetto stalking. La nuova fattispecie è stata introdotta nel nostro codice penale nel 2009 e conta già una discreta applicazione da parte della magistratura. Uno dei punti più dibattuti è quello concernente la durata della molestia ai fini della punibilità. In proposito la Cassazione ha spesso chiarito che «il reato di cui all’art.612 bis cod. pen. non richiede una particolare durata temporale delle condotte, essendo sufficiente la mera reiterazione delle stesse, ravvisabile anche nella commissione di due episodi di minaccia o molestia».
Linea dura della Cassazione sullo stalking. Bastano due episodi di molestie a far scattare il nuovo reato.
Lo ha sancito la Corte di cassazione che, con una sentenza del 25 luglio 2011, ha confermato la condanna nei confronti di un 31enne di Bari che, in più di un’occasione, aveva minacciato la ex, costringendola a dormire in macchina e spaventandola a morte.
L’uomo aveva impugnato la condanna sostenendo che gli episodi erano stati sporadici. Una giustificazione, questa, assolutamente insufficiente. Infatti i giudici con l’Ermellino hanno confermato tutte le accuse chiarendo che «il reato di cui all’art.612 bis cod. pen. non richiede una particolare durata temporale delle condotte, essendo sufficiente la mera reiterazione delle stesse, ravvisabile anche nella commissione di due episodi di minaccia o molestia. Irrilevante è pertanto nella specie la collocazione delle condotte nell’arco temporale indicato dal ricorrente, peraltro di consistenza tale da escludere comunque l’asserito carattere occasionale o episodico dei fatti».