Il placet del pm equipara a un provvedimento giudiziario l'accordo della coppia che si lascia: non serve che un pubblico ufficiale autentichi le firme, il conservatore del registro deve trascrivere
Nella negoziazione assistita fra i coniugi che si separano può ben scattare la cessione di un immobile con il solo accordo curato dai rispettivi avvocati, senza che si renda necessario l’intervento del notaio. Pesa la peculiarità della procedura prevista dall’articolo 6 del decreto legge 132/14: quando la convenzione sottoscritta dalla coppia che si lascia ottiene il nulla osta o l’autorizzazione del pm, produce gli stessi effetti del provvedimento giudiziale. E dunque costituisce titolo per la trascrizione senza che debba intervenire un «pubblico ufficiale» ad autenticare le sottoscrizioni, come per gli altri casi di negoziazione assistita di cui al precedente articolo 5 del provvedimento. È quanto emerge da un decreto pubblicato il 17 marzo dalla sezione volontaria giurisdizione del tribunale di Pordenone.