Spetta al maestro provare che l’infortunio non è imputabile a lui.
Non è dato imparare a sciare senza incappare mai in cadute: è un dato, questo, di comune esperienza. Tuttavia l’affidamento di un bambino ad una scuola di sci affinché gli siano impartite lezioni integra gli estremi di un vero e proprio contratto. Pertanto, a carico della scuola, e quindi del maestro, sorge l’obbligo di protezione volto a garantire l’incolumità dei piccoli aspiranti sciatori.
Da qui la necessità di stabilire in caso di lesioni riportate dall’allievo se la scuola abbia adempiuto o meno alle obbligazioni volte a garantirne la sicurezza. Per effetto del vincolo negoziale spetterà alla scuola di sci provare che le lesioni riportate dalla minore durante la lezione di sci sono state conseguenza di un danno non imputabile al maestro e pertanto alla scuola altrimenti ne risponderà e sarà chiamata a risarcire il danno. È quanto precisato dalla Corte di cassazione, sezione terza civile, con la sentenza numero 2559 del 3 febbraio 2011.
Nelle controversie instaurate in caso di risarcimento del danno da autolesione nei confronti di una scuola e dell’insegnante è infatti applicabile il regime probatorio previsto dall’articolo 1218 Cc.
In tema di prova dell’inadempimento di un’obbligazione il creditore che agisca per la risoluzione del contratto, per il risarcimento del danno ovvero per l’adempimento, deve solo provare la fonte negoziale o legale del suo diritto ed il relativo termine di scadenza. Al debitore convenuto spetterà invece l’onere della prova del fatto estintivo dell’altrui pretesa costituito dall’avvenuto adempimento. Nel caso in cui il contratto sorga a seguito dell’accoglimento della domanda di iscrizione ad una scuola – di sci, nel caso di specie – in capo a quest’ultima sorgerà necessariamente l’obbligazione di vigilare sulla sicurezza e l’incolumità dell’allievo nel tempo in cui fruisce della prestazione scolastica anche al fine di evitare che l’allievo si procuri da solo un danno alla persona.