Bullismo a scuola risarcito anche dal Ministero e dal genitore divorziato non affidatario del minore

da | Apr 24, 2018 | Anno 2018

Preside e prof sanno del ragazzo “difficile”, che perseguita e aggredisce un compagno: «incomprensibile l’omertà» dell’istituto, il padre che vive lontano deve comunque educare il figlio – Sentenza, 24 aprile 2018

«Incomprensibile omertà» della scuola.
Professori e preside sanno che c’è un ragazzo difficile che perseguita un compagno perché se ne è parlato in assemblea, ma non assumono alcun provvedimento definitivo finché il bullo non aggredisce la sua vittima mandandolo all’ospedale. Risultato: a risarcire l’allievo sono condannati in solido il ministero dell’Istruzione e i genitori del responsabile, a nulla rilevando che il padre sia divorziato da anni e viva a oltre 700 chilometri dal minore perché la distanza fisica non fa venire meno l’obbligo di istruire ed educare il minore. La responsabilità dell’amministrazione, poi, si configura ex articolo 2048 Cc: le condotte del bullo cominciano in classe per poi concludersi in modo violento nel cortile dell’istituto, vale a dire in tempi e luoghi nei quali gli allievi sono affidati ai docenti. È quanto emerge dalla sentenza 6919/18, pubblicata il 4 aprile dalla tredicesima sezione civile del tribunale di Roma (giudice Annalisa Chiarenza).