Carcere al padre che taglia i viveri al figlio, benché il minore percepisca già una pensione
L’obbligo di apprestare i mezzi di sussistenza scaturisce dalla mera qualità di genitore: irrilevante la reversibilità dopo la morte della madre
Si aprono le porte del carcere per il padre che non versa l’assegno mensile stabilito dal giudice per il figlio minore. Non contano pagamenti una tantum e la contribuzione alle spese mediche e scolastiche. Né, soprattutto, l’imputato può fondatamente eccepire che il bambino non se la passa poi così male, visto che dopo la morte della madre affidataria percepisce la relativa pensione di reversibilità. L’obbligo di apprestare i mezzi di sussistenza scaturisce dal solo fatto di essere genitore del minore e non viene meno anche se il bambino risulta assistito economicamente sotto altre forme, compreso il caso dell’assegno previdenziale. È quanto emerge dalla sentenza 34269/12, pubblicata dalla sesta sezione penale della Cassazione.