Scatta la rifusione del costo degli arredi e della ristrutturazione della futura abitazione coniugale perché si tratta di esborsi legati da un nesso eziologico all’ingiustificato inadempimento della promessa – Sentenza 15 ottobre 2015
Una settimana prima del matrimonio il futuro sposo manda a monte la cerimonia. Ma non riesce a dare una valida motivazione della sua scelta. E ciò perché, a quanto pare, lui ha un’altra. In ogni caso oggi paga le spese rivendicate da lei per la ristrutturazione della casa che avevano scelto come nido d’amore (quella di lui), senza dimenticare i mobili e tutti gli altri costi come l’abito da sposa, sostenuti in prospettiva della cerimonia mai celebrata.
Si tratta, infatti, di esborsi tutti collegati in un rapporto di causa-effetto con le nozze mandate a monte e la responsabilità dell’uomo si configura per l’ingiustificato inadempimento alla promessa di matrimonio. È quanto emerge dalla sentenza 20889/15, pubblicata il 15 ottobre dalla terza sezione civile della Cassazione.