Risposta: «L’assegno di mantenimento serve a soddisfare le esigenze correnti del minore di natura primaria: alimentari; abitative; di cura della persona e di abbigliamento; di natura sanitaria, scolastica e parascolastica, come emerge dalle indicazioni del documento adottato dal gruppo famiglia e minori durante l’assemblea nazionale degli Osservatori sulla giustizia civile
Conseguenze: «Rientrano nell’assegno: vitto (dunque anche mensa scolastica); contributo per affitto e bollette; visite pediatriche di routine e medicinali da banco; tasse scolastiche, cancelleria, gite senza pernottamento; abbonamento bus e metro; parrucchiere ed estetista; ricarica del cellulare».
Modalità: «Il contributo a carico del genitore non collocatario o non affidatario ha natura alimentare e va frazionato in dodici rate annue, salvi diversi accordi liberamente sottoscritti dalle parti nel rispetto del principio di proporzionalità».
Eccezioni alla regola: «Tutte le spese extra assegno devono essere documentate: non richiedono il previo accordo fra genitori e sono rimborsabili pro quota, in quanto caratterizzati da obiettiva necessità, gli esborsi di natura sanitaria, scolastica ed extrascolastica. Inammissibili le compensazioni fra le somme dovute per spese extra e l’assegno mensile di mantenimento e viceversa».
Casistica:
Pubblico e privato
Non serve il previo accordo fra i genitori su spese extra come quelle per gli occhiali e le visite specialistiche prescritte dal pediatra o dal medico di base effettuate nell’ambito del sistema sanitario nazionale, compresi ticket e farmaci consequenziali. Da concordare invece gli esborsi per i trattamenti sanitari in ambito privatistico.
Tassa universitarie
Rimborsabili pro quota «in relazione alla loro obiettiva necessità» tasse e testi universitari oltre che pc e tablet per usi scolastici con costi da rapportare alle condizioni economiche della famiglia e alle possibilità economiche e patrimoniali dei genitori.
Scooter e sport
Se lo scooter o la mini-car del minore è comprato al minore di comune accordo fra i genitori va di default il rimborso dei relativi costi, compresa la manutenzione ordinaria e straordinaria di meccanica e carrozzeria, più bollo e assicurazione. Idem vale per i corsi sportivi.
Ripetizioni e baby sitter
Richiedono invece l’accordo fra i genitori spese come visite mediche non urgenti, lezioni private per scuola e università, iscrizione a istituti privati, stage, corsi di lingua o di musica e baby sitter post separazione. Alla domanda scritta del collocatario l’altro genitore deve rispondere entro dieci giorni nella stessa forma motivando l’eventuale dissenso.