Il nuovo rapporto è una libera scelta e fa cessare il parametro dell’adeguatezza dei mezzi rispetto al tenore di vita durante il matrimonio: quiescenza esclusa, il diritto al trattamento non rivive – Sentenza 10 aprile 2015
Chi si rifà una vita dopo il divorzio perde l’assegno dell’ex coniuge quando la sua nuova scelta di vita dà luogo a una vera e propria famiglia di fatto, magari con tanto di figli.
E il diritto al trattamento a carico dell’onerato non risorge anche se la nuova convivenza dovesse cessare perché la scelta dell’ex coniuge di creare una nuova famiglia, per quanto fuori dal matrimonio, è frutto di una scelta libera e consapevole: chi la assume deve mettere in conto che un domani la convivenza, per quanto stabile, possa cessare. È quanto emerge dalla sentenza 6855/15, pubblicata il 3 aprile dalla prima sezione civile della Cassazione.