I comportamenti di negligenza e trascuratezza del padre nei confronti del figlio che porta il suo cognome a seguito del riconoscimento giudiziale di paternità, non consentono alla madre di pretendere che il minore porti esclusivamente il cognome materno. Lo afferma la Prima sezione civile della Cassazione con la sentenza 4819 rispondendo a una mamma. La signora sosteneva che il cognome del padre, così latitante, comportava per la figlia un grave danno perché la bambina avrebbe sempre associato “il proprio senso di identità con la perdurante assenza del padre e con il fatto lacerante del suo abbandono”. Per i supremi giudici, invece,è da escludere che il diritto del minore al cognome “possa essere influenzato direttamente da valutazioni circa la correttezza del comportamento del genitore”.