Commette abbandono di minore il responsabile dello scuolabus che fa scendere il bambino prima dell’arrivo
Condannati due responsabili del servizio di trasporto per la caduta dell’alunno
Commette abbandono di minore il responsabile dello scuolabus che fa scendere prima il bambino.
Lo ha sancito la Corte di cassazione che, con la sentenza n. 11655 del 27 marzo 2012, ha respinto il ricorso dei due responsabili del servizio di trasporto scolastico che, a poche fermate prima della scuola, hanno lasciato scendere dal pulmann un alunno il quale poi, scivolando sulla neve, si è procurato delle lesioni.
La quinta sezione penale, in linea con la Corte d’Appello di Potenza, ha ritenuto i due imputati responsabili dell’accaduto, in quanto strettamente connesso all’azione di abbandono, dal momento che «ogni abbandono deve essere considerato pericoloso, poichè l’interesse tutelato dalla norma penale si focalizza sulla violazione dei doveri di custodia del minore».
Piazza Cavour, pertanto ha osservato che il delitto ascritto agli imputati era integrato dall’omesso adempimento dei doveri legati al servizio prestato di custodia e di cura sul minore, che evitasse un pericolo per l’incolumità del bambino: dunque l’azione illecita è stata l’abbandono e non il pericolo che ne è la conseguenza. «La nozione di custodia – si legge in sentenza – sottende quella di non esporre il minore a pericoli per la propria incolumità: la violazione al dovere di accompagnamento sino alla struttura scolastica, che avrebbe preso in carico il giovane, è azione obiettivamente integratrice del fatto illecito. Inoltre al nesso di causalità l’incidente occorso al minore si verificò in costanza di abbandono, sicché appare specioso invocare l’assenza del legame eziologico».