Il contributo economico comprende il motorino, l'abbigliamento, gli sport, i viaggi. Irrilevante il solo legame affettivo
Linea dura della Cassazione in caso di figli nati da relazioni extraconiugali. Rischia infatti una condanna penale il padre che non versa il contributo stabilito dal giudice. Non solo. Il genitore deve provvedere non solo alla sopravvivenza ma anche all'abbigliamento, agli sport, ai viaggi e agli studi. Del tutto irrilevante, invece, l'instaurazione del legame affettivo in assenza del mantenimento.
Il monito ad assumersi responsabilità serie verso i figli nati da relazioni sentimentali extraconiugali arriva dalla Corte di cassazione che, con la sentenza n. 33026/2014, ha reso definitiva la condanna ex art. 570 c.p. a carico di un padre che non aveva versato 206 euro mensili in favore del figlio nato con un'altra donna.
Con una interessante decisione il Collegio di legittimità sottolinea che il diritto al mantenimento genitoriale – stato di bisogno in sostanza presunto dalla legge e che integra la struttura della contestata fattispecie di cui all'art. 570 comma 2 c.p. – non eÃŒ€ vanificato o eliso dal fatto che alla erogazione dei mezzi di sussistenza provveda comunque l'altro genitore o un terzo, persistendo per i figli minori l'obbligo del genitore di provvedere al loro mantenimento. Infatti, ai fini della configurabilitaÃŒ€ del delitto di cui all'art. 570 c.p., comma 2, n. 2 l'obbligo di assicurare i mezzi di sussistenza ai figli di minore etaÃŒ€ grava su entrambi i genitori e permane indipendentemente dalle vicissitudini dei rapporti coniugali, neÃŒ€ l'assolvimento del predetto obbligo da parte di uno dei genitori o anche da altri congiunti esenta in alcun modo l'altro.
Di piu'. La Cassazione precisa che nella nozione penalistica di mezzi di sussistenza richiamata dall'art. 570 c.p., comma 2, n. 2 (diversa dalla piuÃŒ€ estesa nozione civilistica di mantenimento) debbono ritenersi compresi non piuÃŒ€ e non soltanto i mezzi per la sopravvivenza vitale (quali il vitto e l'alloggio), ma altresiÃŒ€ gli strumenti che consentano un sia pur contenuto soddisfacimento di altre complementari esigenze della vita quotidiana, tra cui, ad esempio, l'abbigliamento, i libri di istruzione per i figli minori, i mezzi di trasporto, i mezzi di comunicazione. Mezzi da apprezzarsi – come eÃŒ€ intuitivo – in rapporto alle reali capacitaÃŒ€ economiche e al regime di vita personale del soggetto obbligato.