Commette violenza sessuale di gruppo il minorenne che filma l’episodio con il cellulare, 25 marzo 2010

da | Mar 30, 2010 | Anno 2010

E’ punibile per violenza sessuale di gruppo chi, pur non congiungendosi carnalmente con la vittima, filma l’episodio con il telefono cellulare.
Lo ha stabilito la Corte di Cassazione con la sentenza n. 11560 del 25 marzo 2010, decidendo sul ricorso di un adolescente accusato di violenza sessuale di gruppo nei confronti di una coetanea (entrambi minori), violentata dopo essere stata costretta a bere una bevanda che l’aveva indotta in stato di incoscienza. La Suprema Corte ha stabilito infatti che “ai fini della configurabilità del reato di violenza sessuale di gruppo l’espressione più persone contenuta nell’art. 609 octies c.p. comprende anche l’ipotesi che. gli autori del fatto siano soltanto due, precisando che per la sussistenza del reato è necessaria la simultanea ed effettiva presenza di più persone nel luogo e nel momento di consumazione dell’illecito, in un rapporto causale inequivocabile, ma ciò non comporta anche la necessità che ciascun compartecipe ponga in essere un’attività tipica di violenza sessuale né che realizzi l’intera fattispecie nel concorso contestuale dell’altro o degli altri correi, potendo il singolo realizzare soltanto una frazione dei fatto tipico ed essendo sufficiente che la violenza o la minaccia provenga. anche da uno solo degli agenti”. La circostanza che l’imputato abbia filmato parte dell’episodio di violenza, è bastata alla Corte per stabilire la sua partecipazione attiva e consapevole alla violenza, anche se egli non aveva compiuto atti tipici di violenza sessuale.