La legge 173/15 garantisce le relazioni coi bimbi alla famiglia che ha instaurato un rapporto, da ritenere parte nel procedimento. E le offre una «corsia preferenziale» ma «senza automatismi» – Decreto, 5 luglio 2018
I minori già affidati a una coppia sono dichiarati adottabili e collocati presso un’altra famiglia che intende farne i propri figli. Ma anche la prima chiede di adottarli. Che succede? La coppia già affidataria non solo è parte del procedimento di adozione ma ha diritto a incontrare e tenere con sé a settimane alterne i bimbi dei quali si è presa cura, anche se ora vivono altrove. Il tutto grazie alla legge 173/15 sulla continuità affettiva: recidere il legame creato con la prima coppia è contrario al best interest dei piccoli oltre che al rispetto della vita familiare previsto dalla Corte europea dei diritti dell’uomo. Sarà poi il tribunale dei minori a decidere con chi devono stare i bambini. È quanto emerge dal decreto pubblicato dalla sezione famiglia della Corte d’appello di Catania, che costituisce a quanto consta uno dei primi provvedimenti che applica la riforma.
Interesse qualificato
Accolta la domanda della coppia difesa dall’avvocato Luigi Bonanno Feldmann: a week end alternati è previsto il pernottamento presso i primi affidatari dei gemelli rimasti con loro per diciotto mesi. I servizi sociali non hanno dubbi: sono i bimbi a chiederlo. E non prevedere gli incontri danneggerebbe anzitutto i piccoli. La legge sulla continuità affettiva offre agli affidatari una «corsia preferenziale» per l’adozione ma senza alcun «automatismo»: il tribunale dei minori si pronuncerà liberamente nell’interesse dei bambini. Ma non c’è dubbio che nel procedimento di adozione alla prima famiglia dei bambini debba riconoscersi la qualità di parte processuale: nel momento in cui la coppia già affidataria chiede di adottare i minori fa valere un interesse qualificato ricondotto dalla Corte di Strasburgo nell’alveo dell’articolo 8 della Cedu.
Legame significativo
Sbaglia dunque il tribunale a negare la legittimazione attiva della coppia, che in base alla legge 173/15 va esclusa solo nel procedimento di adottabilità del minore: in tale fase non risulta enucleabile alcuna posizione soggettiva da far valere; senza dimenticare che gli affidatari non vanno avvisati dell’apertura del procedimento, non sono destinatari della notifica della sentenza di adottabilità né legittimati a impugnarla. Nel procedimento di adozione, invece, non si può dimenticare che la coppia ha già creato un significativo legame affettivo con i minori e la sua posizione non può essere «parificata alla moltitudine di soggetti genericamente aspiranti all’adozione». Spese compensate per la novità della questione.