Esclusa l'esistenza di un accollo interno in assenza dell'assunzione volontaria di tale impegno e sulla base di un provvedimento temporaneo – Ordinanza, 17 gennaio 2018
Con la sentenza che nega l’assegno di divorzio alla moglie va restituita all’ex marito la metà del mutuo, da lui pagato per intero, dopo l’udienza presidenziale. In questa ipotesi, infatti, è esclusa l’esistenza di un accollo interno in assenza dell’assunzione volontaria di tale impegno e sulla base di un provvedimento temporaneo e destinato naturalmente a esaurire i suoi effetti con la decisione di divorzio.
Lo ha affermato la sesta sezione civile della Cassazione con l’ordinanza 1072 del 17 gennaio che ha accolto il ricorso di un uomo nei confronti della ex moglie.
La Corte d’appello aveva accolti l’appello della donna che era stata condannata in primo grado a restituire al marito la metà del mutuo ipotecario a suo tempo stipulato da entrambi per l’acquisti della casa familiare che l’ex marito aveva continuato a versare per intero anche dopo la separazione. In particolare il collegio di secondo grado ha sostenuto che il provvedimento presidenziale che aveva stabilito in via provvisoria le condizioni economiche, pur non avendo posto a carico del marito l’obbligo di pagamento della rata integrale quale misura sostitutiva dell’assegno divorzile non accordato, si fondava sull’assunzione volontaria di tale impegno da parte del marito che andava qualificato come accollo interno, in virtù del quale l’uomo non aveva diritto ad alcuna restituzione.
La vicenda è così giunta in Cassazione dove l’ex marito ha contestato la decisione di merito laddove esonerava la moglie dal pagamento delle rate sulla scorta di un provvedimento temporaneo e destinato a essere superato dalla sentenza di divorzio che aveva negato alla donna il diritto all’assegno e disposto la restituzione di metà delle rate.
Inoltre la volontà di accollarsi l’intero mutuo non era desumibile da nessuna dichiarazione o documento.
La Cassazione, nell’accogliere il ricorso dell’uomo, ha affermato che la prova dell’accollo non poteva desumersi dalle mere premesse di un provvedimento peraltro temporaneo e destinato ad esaurire i suoi effetti con il passaggio in giudicato della sentenza di divorzio che non solo non conteneva alcuna statuizione a riguardo ma ometteva di dare atto delle modalità attraverso le quali il ricorrente aveva manifestato l’effettiva volontà di assumere per intero e in via definitiva l’obbligazione di pagamento: Senza contare poi che il provvedimento presidenziale era stato superato e interamente riformato dalla sentenza di divorzio.