Il breve intervallo non è soluzione di continuità nella condotta perché dopo agosto l’uomo non vede più i figli. L’altro delitto scatta per aver lasciato alla sorella l’ex casa familiare assegnata dal giudice – Sentenza, 16 novembre 2018
Doppia condanna per la madre che porta via con sé i minori in affido condiviso, lasciando alla sorella la ex casa familiare assegnatale dal giudice.
Da una parte c’è la sottrazione d’incapace perché la donna si trasferisce in un’altra città e il padre non può vedere i figli per lungo tempo: non conta che l’uomo abbia trascorso in seguito una vacanza estiva con i bambini, che poDi non ha più visto, in quanto il breve intervallo non può segnare una soluzione di continuità nella condotta dalla madre, che ha natura permanente.
Dall’altra parte c’è la mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice: il dolo generico non risulta escluso dal fatto che l’istituto di case popolari avrebbe rassicurato la signora sulla possibilità di lasciare l’alloggio alla congiunta. È quanto emerge dalla sentenza 51960/18, pubblicata il 16 novembre dalla sesta sezione penale della Cassazione.