Sussiste l'illecito penale a carico della donna che si arrende alla scarsa offerta di lavoro omettendo il contributo economico – Sentenza del 5 giugno 2017
Rischia una condanna penale la mamma che non versa l’assegno, stabilito in sede di divorzio in favore dei figli, dopo essersi “accasata” con il nuovo compagno.
La linea dura contro le donne che usano i rapporti sentimentali e familiari come grimaldello per non lavorare arriva dalla Corte di cassazione che, con la sentenza 27788 di oggi, ha confermato la condanna a carico di una quarantenne che, dopo essere andata a convivere con il nuovo compagno, aveva smesso di lavorare e quindi di versare l’assegno in favore dei figli collocati presso il padre.
Il monito alle giovani di non arrendersi di fronte a una scarsa offerta di lavoro arriva dal Palazzaccio senza mezzi termini.
In particolare la sesta sezione penale ha confermato il verdetto con la quale la Corte d’Appello di Milano aveva condannato una quarantaduenne per non aver contributo al sostentamento dei suoi bambini.
I giudici di merito avevano infatti definito l'imputata «donna ancora giovane rassegnatasi alla penuria di offerte lavorative e appagata della convivenza poi divenuta relazione affettiva con l'attuale compagno, in forza della quale ha posto soluzione ai suoi problemi personali ma non a quelli derivanti dagli obblighi legali nei confronti della prole rimasta a convivere con il genitore divorziato».
Ma per la Cassazione il concetto di incapacità economica comportante l'impossibilità di adempiere in tutto o in parte agli obblighi assistenziali familiari risulta, tuttora, centrale nella giurisprudenza da tempo elaborata in sede di legittimità al fine di valutare l'eventuale irrilevanza penale della condotta sanzionata dall'art. 570 comma 2 cod. pen., dal momento che esso rappresenta un limite interno, non riconducibile in realtà ad alcuna delle esimenti codificate (artt. 50 e segg. cod. pen.) ma piuttosto espressivo del principio di esigibilità della condotta da parte del reo, traduzione di quello costituzionale di responsabilità personale consapevole e non oggettiva che informa l'intero ordinamento penale.