Condannata la ragazza madre che occupa la casa abusiva: niente stato di necessità, nonostante il neonato a carico, 9 marzo 2012

da | Mar 15, 2012 | Anno 2012


Condannata la ragazza madre che occupa la casa abusiva: niente stato di necessità, nonostante il neonato a carico
Il problema di trovare alloggio non rientra nel pericolo «attuale» che integra la causa di non punibilità ex articolo 54 Cp

Orientamento: consolidato  Consulta massima e sentenza relative all’articolo
La ragazza madre che trasforma in fissa dimora la casa popolare risponde di occupazione abusiva: il reato scatta perché non si configura lo stato di necessità, per il quale occorre che il pericolo sia «attuale». Lo ha sancito la Cassazione che, con la sentenza 9265 del 9 marzo 2012, ha respinto il ricorso di una 43enne contro la sentenza della Corte di appello di Palermo che ha ritenuto la donna colpevole del reato di cui agli articoli 633 e 639 bis Cp per avere abusivamente occupato un immobile di proprietà dello Iacp di Palermo.

La seconda sezione penale, in linea con la Corte di merito, non ha ritenuto che si sia configurato lo stato di necessità, siccome l’imputata, con un neonato interamente a carico, ha occupato stabilmente l’immobile avendolo trasformato nella sua residenza fissa, osservando inoltre che in base all’articolo 54 Cp per configurare lo stato di necessità (la cui prova spetta all’imputato che la invoca), occorre che il pericolo sia «attuale». Quest’ultimo requisito presuppone che «nel momento in cui l’agente agisce contra ius – al fine di evitare un danno grave alla persona – il pericolo sia imminente e, quindi, individuato e circoscritto nel tempo e nello spazio. L’attualità del pericolo, per argumentum a contrario, esclude, in linea di massima, tutte quelle situazioni di pericolo non contingenti caratterizzate da una sorta di cronicità essendo datate e destinate a protrarsi nel tempo». Insomma: lo stato di necessità, nella specifica e limitata ipotesi dell’occupazione di beni altrui, può essere invocato soltanto per un pericolo attuale e transitorio non certo per sopperire alla necessità di trovare un alloggio al fine di risolvere, in via definitiva, la propria esigenza abitativa, tanto più che gli alloggi Iacp sono proprio destinati a risolvere esigenze abitative di non abbienti, attraverso procedure pubbliche e regolamentate. Per questo il ricorso è infondato in quanto una precaria e ipotetica condizione di salute non può legittimare, ai sensi dell’articolo 54 Cp, un’occupazione permanente di un immobile per risolvere, in realtà, in modo surrettizio, un’esigenza abitativa.