Sentenza del 24 settembre 2014
L'ammissione al patrocinio dello Stato non esonera l'imputato dalla violazione degli obblighi di assistenza familiare. Lo chiarisce la sesta sezione penale della Cassazione con la sentenza n. 39091, pubblicata il 24 settembre. I giudici del Palazzaccio respingono il ricorso di un imputato, condannato dalla Corte d'appello di Milano per il reato previsto dall'articolo 570 c.p.
Il giudice di merito riteneva attendibili le testimonianze della persona offesa, moglie del ricorrente, cui l'imputato faceva mancare i mezzi di sussistenza per lei e il figlio minore. Depositati gli atti al Palazzaccio, il ricorso viene ritenuto infondato dalla Cassazione. La circostanza che l'uomo fosse stato ammesso al patrocinio a spese dello Stato non poneva il coniuge nella condizione di non poter adempiere all'obbligo nei confronti dei suoi familiari.
Il giudice di merito ha applicato correttamente, ad avviso degli “ermellini”, i principi dettati dalla Corte suprema, secondo i quali in tema di violazione degli obblighi di assistenza familiare, incombe sull'interessato l'onere di allegare gli elementi dai quali possa desumersi l'impossibilità di adempiere alla relativa obbligazione, del tutto inidonea essendo a tal fine la dimostrazione di una mera flessione degli introiti economici o la generica allegazione di difficoltà.