L’autoerotismo dell’adulto spettatore integra l’atto sessuale richiesto dall’articolo 609 quinquies Cp. L’uso del pc, da solo, non implica una condotta diffusiva delle immagini
Scatta la condanna per corruzione di minore ex articolo 609 quinquies Cp per l’adulto che convince la ragazzina sotto i quattordici anni a spogliarsi davanti alla webcam per poter compiere atti di autoerotismo i quali integrano la condotta perseguita dalla norma incriminatrice. Deve invece escludersi che nell’ipotesi di pornografia minorile delineata dal primo comma dell’articolo 600 ter Cp, reato di pericolo concreto, possa configurarsi il tentativo: non convince la tesi che, una volta ottenuta l’immagine desiderata, l’agente possa agevolmente diffonderla a terzi mediante l’utilizzo della webcam attraverso il pc personale. È quanto emerge dalla sentenza 41776/13, pubblicata il 10 ottobre dalla terza sezione penale della Cassazione.
Dolo specifico
Rientra nell’ipotesi tipica ex articolo 609 quinquies Cp la condotta dell’agente che compie, via skype, l’atto di autoerotismo mentre la ragazzina si spoglia davanti alla webcam: la norma incriminatrice richiede infatti il compimento di atti sessuali in presenza del minore sotto i quattordici anni allo scopo di farlo assistere ed è caratterizzata dal dolo specifico (la fattispecie è stata modificata dalla legge 172/12 non applicabile nella specie ratione temporis). Il legislatore parte da una nozione ampia di atto sessuale e vuole sanzionare anche condotte di mero intenzionale esibizionismo sessuale, altrimenti destinate all’impunità, una volta abrogato l’articolo 530 Cp previgente. E l’invito rivolto ad un minore di anni quattordici per assistere a proiezioni pornografiche accompagnate da episodi di esibizionismo sessuale o di auto-erotismo configura indubbiamente l’atto sessuale richiesto dalla norma. Nel caso specifico la sentenza è annullata con rinvio anche perché l’articolo 609 quinquies Cp non è stato contestato.
Valenza neutra
Veniamo all’esclusione del tentativo del reato di pornografia minorile di cui al primo comma dell’articolo 600 ter Cp. Ai fini della configurabilità del tentativo in casi come quello di specie, occorre l’esistenza di un’organizzazione anche embrionale e di una condotta potenzialmente indirizzata a diffondere le immagini. Non basta in tal senso che l’imputato disponga del pc: si tratta di un apparecchio assolutamente comune e in possesso di chiunque, mentre manca quel quid pluris del contesto organizzativo richiesto dalla norma incriminatrice e dalla giurisprudenza di legittimità: il fatto che il personal computer e la webcam possano trasmettere immagini ha, da solo, una valenza sostanzialmente neutra.