Sì alla legge contro il trattamento illecito di dati sul web per ricattare, offendere o isolare gli under 18: tutela in stile stalking. Oscura il Garante privacy in caso d’inadempienza. Prof anti-branco a scuola – Legge del 18 maggio 2017
Parte la lotta al cyberbullismo per proteggere i minori, ma senza sanzioni penali. Con l’approvazione all’unanimità alla Camera diventa legge il ddl per combattere il trattamento illecito sul web di dati degli under 18, come nel caso di video e foto postati per deridere la vittima, ma anche diffamarla o minacciarla . I genitori dell’interessato possono ottenere la rimozione del materiale dalla rete e il minore autore dell’aggressione on line rischia l’ammonimento del questore.
Basta suicidi
La nozione di cyberbullismo introdotta nell’ordinamento comprende ogni forma di pressione indebita sul minore realizzata per via telematica, che può avere risvolti drammatici. Emblematico il caso di Carolina Picchio, la ragazza di Novara considerata la prima vittima del fenomeno in Italia, suicidatasi a quattordici anni nel gennaio 2013: aveva subito una violenza sessuale da parte del “branco” che poi postò il video sui social, dando la stura a un vortice di insulti e scherno in rete.
Inganni e ricatti
Ecco allora che scatta la tutela contro ogni forma di molestia, furto di identità o manipolazione compiuta nel web, anche se diretta contro uno dei familiari del minore, quando l’obiettivo è danneggiarlo, metterlo in ridicolo o isolarlo. I dati sensibili “incriminati”, comunque detenuti, possono essere stati carpiti con l’inganno o con minacce, anche risultare frutto della registrazione di condotte di abuso o di minaccia.
Blocco in rete
Il minore sopra i quattordici anni vittima di cyberbullismo o il genitore può chiedere al gestore del sito internet o del social media o al titolare del trattamento di oscurare, rimuovere o bloccare i contenuti diffusi in rete: soggetto obbligato è il fornitore di contenuti su Internet, mentre sono esclusi gli access provider, i cache provider e i motori di ricerca. Se non si provvede entro quarantotto ore, l’interessato può rivolgersi al Garante della privacy che interviene direttamente entro un analogo termine.
Stop vessazioni
Nei confronti del cyberbullo scatta un provvedimento analogo a quello anti-stalking, che è previsto nei casi di ingiuria, diffamazione, minaccia o trattamento illecito di dati personali via web, fino a quando non vi sia una querela o denuncia. Il minore viene convocato insieme a un genitore dal questore, che lo invita a non ripetere gli atti vessatori e a tenere una condotta conforme alla legge: gli effetti dell’ammonimento cessano al compimento dei diciotto anni.
Informazione e prevenzione
Spetta alla scuola un ruolo di primo piano sul piano culturale, prima ancora che sul fronte della repressione. A meno che il fatto non costituisca reato il dirigente scolastico che viene a conoscenza di atti di cyberbullismo informa subito le famiglie e adotta adeguate «azioni di carattere educativo». In ogni istituto viene designato un docente anti-cyberbulli che collabora con le forze dell’ordine e le associazioni sul territorio. Le scuole sono chiamate a interventi d’informazione con la promozione dell’uso consapevole di Internet. Istituito presso la presidenza del Consiglio un tavolo tecnico con il compito di redigere un piano di azione integrato e monitorare il fenomeno. La legge è stata approvata in quarta lettura dopo un iter parlamentare di tre anni e mezzo.