Irrilevanti l’assoluzione in un’analoga causa e l’animosità della moglie: la relazione sentimentale avviata con un’altra donna rende poco credibile la tesi dell’impossibilità di versare i contributi – Sentenza del 22 ottobre
Principio analogo espresso da altre sentenze La nuova convivenza inguaia il padre che non versa ai figli il mantenimento stabilito dal giudice.
Il fatto che già due anni prima della separazione l’uomo se ne sia andato di casa denota disinteresse per la famiglia: la tesi dell’impossibilità finanziaria di versare il contributo non regge visto che l’onerato ha avuto comunque i mezzi per avviare e mantenere una nuova relazione sentimentale. È quanto emerge dalla sentenza 44054/14, pubblicata il 22 ottobre dalla sesta sezione penale della Cassazione.