Disoccupazione alla madre solo se il rapporto di lavoro finisce nel primo anno di età del bambino
La convalida delle dimissioni nei primi tre anni di vita del figlio, introdotta dalla legge Fornero, non ha inciso sul periodo di fruizione delle indennità
La lavoratrice madre o il lavoratore padre hanno diritto a percepire l’indennità di disoccupazione solo ed esclusivamente se hanno presentato le dimissioni o sono stati licenziati entro il compimento di un anno di età del figlio. A chiarire la questione interviene il ministero del Lavoro che risponde all’istanza d’interpello del Consiglio nazionale dell’Ordine dei consulenti del lavoro (numero 6/2013).
L’istanza
Il Consiglio chiede di conoscere quale sia la corretta interpretazione della disposizione normativa ex art. 55, D.Lgs. 151/01, concernente la disciplina delle dimissioni volontarie presentate dalla lavoratrice madre nel periodo in cui vige il divieto di licenziamento. L’istante chiede se, dopo le modifiche introdotte dalla legge 92/2012 sulla convalida delle dimissioni per i primi tre anni di vita del bambino, la lavoratrice madre possa, per lo stesso periodo, usufruire dell’indennità di disoccupazione.
Il parere
Il Ministero si rifà all’articolo 54, comma 1, del D.Lgs. 151/01 che stabilisce che «le lavoratrici non possono essere licenziate dall’inizio del periodo di gravidanza fino al termine dei periodi di interdizione dal lavoro (…), nonché fino al compimento di un anno di età del bambino». Durante questo arco temporale, infatti, vige una tutela legale a favore della lavoratrice madre, che supera l’arco temporale previsto per l’astensione obbligatoria post partum. Inoltre, si precisa che, durante il periodo di divieto di licenziamento, la lavoratrice non può essere sospesa dal lavoro, ad eccezione dell’ipotesi in cui sia stata sospesa l’attività dell’azienda o di un reparto della stessa, né tantomeno essere collocata in mobilità a seguito di licenziamento collettivo, ad eccezione del caso in cui la procedura venga attivata per cessazione dell’attività imprenditoriale.
Riforma ininfluente
Alla luce delle norme in esame, si evince che la lavoratrice madre/lavoratore padre ha diritto alla percezione delle indennità – compresa quella di disoccupazione involontaria – disposte nell’ipotesi di licenziamento, esclusivamente laddove abbia presentato la richiesta di dimissioni o sia stata licenziata entro il compimento di un anno di età del figlio. In proposito, si sottolinea che le modifiche introdotte dalla riforma Fornero richiamate nel quesito non hanno inciso in ordine al periodo di fruizione delle indennità di cui al primo comma del medesimo articolo. L’estensione temporale dell’istituto della convalida, in definitiva, non ha riflessi sul diritto all’indennità erogata a seguito di dimissioni volontarie, la quale, pertanto, può essere fruita solo nel periodo in cui vige il divieto di licenziamento e cioè fino al compimento del primo anno di età del bambino.