. Le regole di Milano Depositato l’accordo-sprint, si attende l’ok della Procura veneta. Il tribunale lombardo assegna i fascicoli per connessione: causa ex lege 55/2015 al giudice investito della separazione pendente – legge 55/2015 – 26 maggio 2015
È in vigore da poche ora la legge 55/2015 ed è già corsa alle domande per il divorzio breve: il record italiano, a quanto consta, è a Belluno dove l’avvocato Bruno Bristot stamane alle 8,03 ha depositato presso la Procura del tribunale l’accordo di negoziazione assistita da legali di soluzione consensuale di cessazione degli effetti civili del matrimonio. E dunque si attende solo il via libera del pm veneto, che potrà arrivare già nelle prossime ore. Solo per il primo mese si prevedono in tutta Italia fra 50 mila e 200 mila domande per lasciarsi civilmente e in breve tempo, delle quali almeno il 50 per cento sarà risolto attraverso la negoziazione assistita, prevede l’Ami, l’associazione degli avvocati matrimonialisti italiani presieduta da Gian Ettore Gassani. A proposito: si stanno organizzando i Tribunali per il boom iniziale di domande? Come sempre a Milano non si fanno trovare impreparati: la nona sezione civile modifica i criteri di riparto interno scegliendo il criterio per connessione ex lege 55/2015. E dunque la causa di divorzio depositata a partire dalla data di oggi, 26 maggio 2015, sarà assegnata al magistrato investito della trattazione del procedimento di separazione giudiziale ove ancora pendente.
Tempi e modi
Le legge 55/2015, spiegano i giudici di Milano, ha effetto immediato anche nei procedimenti pendenti: per le separazioni giudiziali la domanda divorzile può essere introdotta dopo 12 mesi decorrenti dall’udienza ex articolo 708 Cpc all’esito della quale il presidente ha autorizzato i coniugi a vivere separati. Ma per la separazione consensuale il divorzio breve può scattare dopo soli sei mesi dalla comparizione delle parti davanti al presidente. Altrettanto deve ritenersi per la negoziazione assistita dagli avvocati, così come per la separazione dinanzi all’ufficiale dello stato civile, che alla consensuale devono essere assimilati (anche se le norme non risultano ben coordinate perché dopo la presentazione del ddl divorzio breve la legge 162/14 ha modificato l’articolo 3, n. 2 lettera b) della legge divorzio proprio nel periodo in cui si innestano le modifiche ora introdotte dalla riforma).