Dopo la riforma il minore può anteporre il cognome del padre che pure l’ha riconosciuto dopo anni

da | Dic 18, 2014 | Anno 2014

Si tratta di un ampliamento delle opzioni introdotto in base alla giurisprudenza dal decreto legislativo 154/13 che tuttavia deve sempre essere valutato nell’esclusivo interesse della prole – Sentenza del 10 dicembre 2014

La possibilità per il minore di anteporre il patronimico al cognome della madre, anche se il padre non l’ha riconosciuto subito ma l’ha fatto dopo anni, è ora riconosciuta in base al decreto legislativo 154/13: si tratta tuttavia solo di un ampliamento del ventaglio di possibilità introdotto dalla riforma che ha cancellato le distinzioni tra figli legittimi e illegittimi, mandando in soffitta le due categorie, e recependo un orientamento giurisprudenziale; un ampliamento che, tuttavia, deve sempre essere valutato nell’esclusivo di interesse del minore insieme alle altre ipotesi che prevedono l’aggiunta al cognome della madre e addirittura la sostituzione.
È quanto emerge dalla sentenza 26062/14, pubblicata il 10 dicembre dalla prima sezione civile della Cassazione.