Con l’addio al criterio del tenore di vita sancito dal revirement il parametro per l’indipendenza è il reddito superiore al tetto per il gratuito patrocino o quello medio percepito nella zona in cui si vive – Sentenza, 27 maggio 2017
Addio all’assegno divorzile se il coniuge debole guadagna più di mille euro al mese. A tanto ammonta, infatti, la soglia al di sopra del quale non si può ottenere il patrocinio a spese dello Stato, che può essere utilizzata come parametro per verificare se il richiedente è o meno indipendente economicamente. Il tutto dopo il revirement della Cassazione, contenuto nella sentenza 11504/17, ha mandato in soffitta il criterio della conservazione del tenore di vita goduto in costanza di matrimonio: la dead line diventa dunque il reddito di 11.528,41 euro annui, tetto massimo al di sopra del quale il cittadino può pagare l’avvocato da sé e quindi deve ritenersi viva in una condizione di autosufficienza economica che esclude il diritto al trattamento economico successivo alla cessazione degli effetti civili del matrimonio. Un criterio, quello del gratuito patrocinio, che non risulta certo esclusivo, anche perché la svolta della Suprema corte è avvenuta solo pochi giorni fa: l’alternativa è il reddito medio percepito nella zona in cui il richiedente vive e abita. È quanto emerge dall’ordinanza pubblicata il 22 maggio dalla nona sezione civile del tribunale di Milano fra le primissime a recepire il nuovo indirizzo interpretativo.