Respinto il ricorso di una ex, titolare per il 70 per cento di una quota della pension e d'invalidità del defunto – Ordinanza del 13 ottobre
Principio analogo espresso da altre sentenze Consulta massima e sentenza relative all'articolo Il giudizio relativo all’assegno divorzile prosegue anche dopo la morte del coniuge. Lo sancisce la Cassazione con l’ordinanza 21598/14, pubblicata oggi dalla sesta sezione civile.
La Suprema corte boccia il ricorso di una ex moglie cui il tribunale di Tivoli rigettava la richiesta, all’interno di un procedimento relativo all’attribuzione di una quota di pensione che spettava al coniuge defunto. Ad avviso della Corte d’appello di Roma, la ripartizione la quota andava attribuita alla moglie divorziata per il 70 per cento e alla vedova per il 30 per cento.