«Perseguita la ex, si tenga a distanza di sicurezza»: no al divieto di avvicinarsi a meno di cento metri
Stop alla misura cautelare: da indicare i luoghi frequentati dalla vittima off limits per l’indagato per stalking
Orientamento: nuovo Consulta massima e sentenza relative all’articolo
Distanza di sicurezza sì, ma senza esagerare. L’uomo è indagato per stalking ai danni della ex moglie: scatta il divieto di avvicinarsi ai luoghi frequentati dalla parte offesa. Misura comprensibile, visto che il marito è accusato anche di maltrattamenti e lesioni. Il punto è “quali” luoghi, perché l’ordinanza del giudice non li indica, mentre dovrebbe precisarli sulla scorta delle informazioni fornite dalla polizia giudiziaria e dal pm. Rischia l’abnormità, poi, l’ordine del giudice secondo cui l’indagato deve tenersi ad almeno cento metri della (presunta) vittima anche in caso di incontri casuali: oltre che gravosa la prescrizione appare di difficile adempimento. È quanto emerge da una sentenza pubblicata l’8 luglio 2011 dalla sesta sezione penale della Cassazione.
Libertà compromessa
Il giudice che dispone la misura cautelare di cui all’articolo 282 ter Cpp non può “cavarsela” col vietare all’indagato per stalking di recarsi in «tutti i luoghi frequentati» dalla persona offesa. Questo tipo di provvedimento deve essere riempito di contenuti, mentre il giudice penale – annotano i magistrati con l’ermellino – sono abituati a maneggiare misure cautelari che sono «interamente predeterminati». In casi di necessità di può ben proibire all’indagato di raggiungere anche i luoghi frequentati dai parenti della vittima. Ma bisogna pur sempre indicarli: diversamente si impone al destinatario del provvedimento un obbligo di non facere tanto indeterminato da consegnare direttamente alla vittima l’individuazione dei posti off limits. Troppo indeterminata, insomma, la misura confermata dal Riesame: sarà il giudice del rinvio a risolvere la questione.